Prorogate le agevolazioni e detrazioni fiscali pari al 65% per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico.
Grazie alla legge di bilancio 2017 (legge numero 232 dell’11 dicembre 2016), è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la data entro la quale sono previste le detrazioni fiscali in caso di interventi di efficientamento energetico. Così comunica l’Agenzia delle Entrate nella sezione riguardante la Riqualificazione energetica.
È ormai noto come da alcuni anni a questa parte siano stati fatti passi decisivi verso la riduzione dello spreco di energia in tema edilizio e siano stati richiesti, a progettisti e costruttori, maggiori sforzi per garantire prestazioni sempre più consolidate in questa direzione. D’altra parte il cambiamento climatico, la necessità sempre più pressante di ridurre le emissioni dei gas serra nell’atmosfera e l’esigenza di diminuire drasticamente i costi energetici, sono le cause principali che spingono l’Italia e l’Europa verso una vera e propria efficienza energetica in campo edilizio.
Ovviamente gli infissi e i serramenti rientrano pienamente in questo quadro di riqualificazione energetica in quanto le nuove tecnologie utilizzate per la loro produzione garantiscono un sostanziale miglioramento termico e una radicale diminuzione delle dispersioni, in particolare se vengono utilizzati infissi ad alto risparmio energetico.
L’agevolazione consiste, in generale, in una detrazione delle spese sostenute dall’IRPEF (Imposta di reddito delle persone fisiche) e dall’IRES (Imposta di reddito delle società) e viene concessa nel caso in cui vengano eseguiti interventi che aumentino il livello di efficienza energetica negli edifici esistenti.
Più nel dettaglio, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, viene riconosciuta se le spese sono state affrontate per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’attuale procedura, quindi, permette di portare in detrazione in 10 anni tutta la spesa, comprensiva di IVA, sostenuta per la sostituzione di vecchi serramenti con altri di moderna concezione in grado di soddisfare i parametri energetici minimi previsti dalla legge. Per la precisione, oltre ai serramenti (finestre), sono detraibili anche gli schermi, quali tapparelle avvolgibili, cassonetti, scuri, portelloni, persiane. Indipendentemente dall’inizio dei lavori, per l’applicazione della corretta aliquota, è necessario fare riferimento alla data del pagamento (tramite bonifici bancari per la corretta tracciabilità) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, o alla data di ultimazione della prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.
Per la sostituzione degli infissi la detrazione ha un tetto massimo di 60.000,00 euro, inoltre la detrazione del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, come per esempio quelle previste per la ristrutturazione edilizia.
Ma chi sono gli effettivi beneficiari di questa detrazione fiscale?
Possono usufruire della detrazione del 65% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa (società di persone, società di capitali) che possiedono l’immobile, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, le associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, i titolari di un diritto reale sull’edificio, i condomini per le parti comuni, gli inquilini, coloro che hanno l’unità immobiliare in comodato d’uso, i familiari conviventi con il possessore dell’immobile oggetto di intervento che sostengono e compartecipano alla spesa per i lavori (se l’immobile non è strumentale all’attività di impresa).
Può usufruire della detrazione anche chi finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione mediante un contratto di leasing, in quanto utilizzatore che detrae il costo degli interventi sostenuto dalla società di leasing. Dal 1° gennaio 2017, inoltre, possono usufruire della detrazione in oggetto anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.
Tuttavia, anche l’immobile stesso in cui venga compiuta una o più riqualificazione energetica, deve avere dei requisiti precisi che permettano il diritto alla detrazione. Essi sono:
- deve essere un edificio esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con IMU pagata, se dovuta. Non si possono detrarre quindi spese sostenute in corso di costruzione;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola ”fedele ricostruzione”, nel rispetto della volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, per cui non possono essere previsti ampliamenti che pregiudicherebbero il diritto alla detrazione;
in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferite alla parte esistente.
Per quel che concerne i serramenti in particolare, la detrazione richiede che:
- la dimensione dei nuovi infissi deve essere la stessa di quelli in sostituzione;
- la sostituzione degli infissi esistenti deve necessariamente aumentare il livello di efficienza energetica con un complessivo miglioramento termico dell’abitazione;
- gli infissi devono delimitare il volume riscaldato, quindi infissi verso l’esterno o verso locali non riscaldati;
- i nuovi infissi devono rispettare i requisiti di trasmittanza definiti dal Decreto 26 gennaio 2010;
- possono essere agevolabili anche scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite indicato.
É possibile detrarre anche le spese sostenute per la sostituzione dei portoni di ingresso, sempre a patto che rispettino i requisiti di trasmittanza previsti per gli infissi e siano anch’essi rivolti verso volumi non riscaldati.
Dunque, per esempio, per una spesa complessiva in infissi pari a 11.0000,00 euro (già complessivi di IVA al 10%, trattandosi di ristrutturazione), è possibile ridurre in 10 anni il 65% della spesa, che è pari ad un totale di 7.150,00 euro: 715,00 euro all’anno. È indubbio che il periodo è molto favorevole in una logica di ristrutturazione che premi l’efficientamento energetico.
Ma non dimentichiamoci la data di scadenza!